Adempimenti previsti per i lavoratori retribuiti con buoni lavoro (c.d. Vouchers)

Come ribadito dal Ministero del lavoro, in seguito alle numerose richieste di chiarimenti, l’art.3 comma 8 del D.Lgs 81/08 stabilisce che “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell’art.70 del D.Lgs 276/03 (Legge Biagi) le norme sulla sicurezza si applicano, con esclusione dei piccoli lavoratori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.” Pertanto, ad eccezione dei casi specifici sopracitati, restano a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di fornire formazione/informazione e addestramento ai lavoratori, sorveglianza sanitaria (dove necessaria) ed i necessari dispositivi di protezione collettiva e individuale.

Anche qualora i lavoratori abbiano già frequentato dei corsi di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 sarà necessario erogare la formazione specifica, in quanto i contenuti dei corsi variano a seconda della sede in cui si svolgono le mansioni del lavoratore.

Possibili scenari futuri

Sono state richieste misure semplificate, specialmente per quanto riguarda la formazione. Se rapportato al numero di ore di lavoro, nel caso dei lavoratori occasionali gli adempimenti per la sicurezza incidono infatti maggiormente sui costi. Non è detto, tuttavia, che si assisterà ad un’ evoluzione della normativa in tale direzione in quanto, anche sulla base dei dati dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, i lavoratori occasionali sono proprio quelli più vulnerabili. L’esposizione ai rischi aumenta infatti in condizioni di minore esperienza e familiarità con i luoghi di lavoro.