…NON CHIAMATELI RIFIUTI!!!

Requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti.

E’ in vigore da ieri 2 marzo 2017 il Decreto 264/2016 del Ministero dell’ambiente, indicante i criteri necessari per qualificare i residui di produzione come sottoprodotti e non più con l’accezione negativa del termine “rifiuti”.

Come il brutto anatroccolo si trasforma in cigno, così quelle sostanze catalogate spesso come scarti, e quindi con un destino segnato, potranno in determinate circostanze indossare una nuova veste, vale a dire quella di sottoprodotti ed essere utilizzati come tali.

Vantaggi?

Limitare il quantitativo di rifiuti da smaltire e favorire l’innovazione tecnologica nel riutilizzo in ulteriori lavorazioni.

Innanzitutto è doveroso fare un distinguo, come norma vuole, tra “sottoprodotti”, definiti come un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto e “residui di produzione”, intesi come ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotta in una linea produttiva e che può essere o meno un rifiuto (art. 2).

Il Decreto precisa che questi ultimi vengono a rientrare nella categoria di sottoprodotti nel caso in cui il produttore dimostri l’ottemperanza a una serie di condizioni, ovvero:

– i residui non sono stati prodotti volontariamente e, seppur parte integrante del ciclo, non costituiscono l’obiettivo primario del processo di produzione;

– sono destinati ad essere usati nello stesso o in un successivo procedimento e quindi all’utilizzo da parte dello stesso produttore o di terzi;

– la sostanza può essere utilizzata direttamente senza subire un diverso trattamento;

– l’uso ulteriore è legale e non comporta impatti complessivi negativi su ambiente e salute umana.

Lo step successivo su cui si sofferma la norma è il dare evidenza dell’utilizzo del sottoprodotto, ovvero dimostrare che venga sottoposto a un trattamento congruo e tracciarne il percorso, in ogni fase della gestione del residuo, dando prova di impegni contrattuali tra le varie parti.

Per adempiere a questo aspetto, tutti gli attori chiamati in causa (produttori, eventuali intermediari, utilizzatori) devono iscriversi, a titolo gratuito, all’apposito elenco pubblico presso la Camera di Commercio territorialmente competente, istituito per favorire lo scambio e la cessione e consultabile sul relativo sito.

In mancanza dei rapporti tra le varie figure di cui sopra, bisognerà compilare una scheda tecnica del sottoprodotto, che ne fornirà l’identificazione, l’individuazione delle caratteristiche, il settore di attività e la tipologia di impianti adeguati per l’utilizzo dello stesso.

Nel caso di cessione del sottoprodotto, questo verrà accompagnato dalla dichiarazione di conformità.

Alla luce di ciò l’obiettivo prefissato è quello di gestire gli scarti, destinandoli ad ulteriori lavorazioni.

Risultato auspicato:

Meno quantità di rifiuti da smaltire  ———— Più fonti dalle quali ricavare profitto

(in termini anche di biogas o energia)

Avanti dunque a chi vuole ottimizzare i suoi residui di produzione…eliminando le grane legate alla gestione dei rifiuti!