Torna l’obbligo di licenza fiscale per la vendita e la somministrazione di alcolici per le attività che nel 2017 erano state esonerate.

A partire dal 30 Giugno 2019 tutte le attività dovranno adempiere a quest’obbligo in seguito alla legge del 28 giugno 2019, n. 58 con l’introduzione dell’Articolo 13bis. – (Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici).

Fino a due anni fa erano esonerati da questa disposizione “gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini”, in un’ottica di semplificazione. Ma oggi sarà necessario presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio la denuncia, per proseguire con la propria attività uniformandosi con il nuovo regolamento.

La denuncia ha validità permanente e il modello per effettuarla, o per comunicare eventuali variazioni, può essere richiesto al SUAP. Le attività che avevano già provveduto ad inoltrare la denuncia prima delle attuali disposizioni non dovranno presentarne una nuova, a meno che non ci siano variazioni di dati da comunicare all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane. Stesso discorso vale per le attività non esonerate nella disposizione precedente, salvo il caso di cambiamenti da notificare.

L’adeguamento alle norme è fondamentale per avere un’attività in regola e soprattutto per non incorrere in sanzioni, che talvolta causano la cessazione dell’attività. Tuttavia queste pratiche burocratiche possono essere difficili e macchinose per i “non addetti ai lavori”. Qui interveniamo noi di Green Line Group, facendoci carico della tua richiesta e provvedendo personalmente alla presentazione di tutti i moduli necessari.

Rivolgiti a noi, per evitare errori o sviste che potrebbero diventare un serio problema per il tuo esercizio.