Fumata bianca per la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011

Comunicato stampa n. 61 dell’11 Dicembre 2017.

La fatidica approvazione del Consiglio dei Ministri, in esame definitivo, di 5 decreti legislativi ha visto, tra questi, l’introduzione di un quadro sanzionatorio relativamente alla fornitura di informazioni sugli alimenti, così da consentire un’armonizzazione e uniformità nella applicazione di tali sanzioni su scala nazionale.

Se infatti il Regolamento (UE) 1169/2011 poteva essere stato snobbato da molti a livello applicativo, proprio in virtù di pene non previste, ora finalmente avrà il suo momento di gloria e le autorità di controllo avranno a disposizione gli attesi strumenti sanzionatori.

Fin’ora tale Regolamento aveva superato, sia in quanto europeo,sia per successione temporale, il suo predecessore, ovvero il D. Lgs 109/92, di cui avevano tenuto duro solo alcuni punti, i “survivor” alla riforma europea.

Il Regolamento ha infatti operato un riassetto della normativa vigente precedente ad esso, abrogando dal 13/12/2014 le preesistenti direttive.

La normativa in materia di etichettatura richiedeva però un provvedimento verso le relative violazioni, essendo ritenute superate quelle contenute nel D.Lgs 109/92, a partire dalla necessità di individuare delle responsabilità, identificate dal Regolamento in un unico soggetto responsabile (prevalentemente l’OSA con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto), a dispetto della precedente normativa per la quale bastava indicare facoltativamente uno tra fabbricante, confezionatore o venditore dell’alimento.

Scopo del nuovo decreto è quindi:

  • definire un quadro sanzionatorio laddove non vengano rispettate le disposizioni del Regolamento 1169/2011;
  • abrogare le disposizioni del D. Lgs 109/92 armonizzate dal suddetto regolamento;
  • mantenere e adeguare quelle non armonizzate, riproponendole allo stesso Regolamento, anche rispetto ai punti sanzionabili. Ad esempio gli articoli 13, 15, 16 e 17 vengono trasfusi in contenuto negli art. 17, 18, 19 e 20 del presente decreto, con la previsione delle sanzioni in merito.

A chi il compito di “infliggere” le nuove sanzioni?

Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene individuato come autorità amministrativa competente che impugnerà i poteri punitivi in materia (come espresso dall’art. 26).

Ma veniamo alla natura di tali sanzioni.

Dal momento che il Regolamento riguarda soli obblighi informativi, il provvedimento in oggetto va a contemplare solo pene amministrative, per quanto alcuni aspetti relativi all’etichettatura degli alimenti siano critici per la tutela della salute del consumatore.

Basti pensare ad aspetti quali gli allergeni, temibili nemici di individui sensibili ad essi, la cui omissione o errata indicazione può comportare rischi anche significativi per alcune categorie di consumatori e di cui vengono quindi chiariti gli obblighi in merito.

O ancora la data di scadenza, la cui importanza verrà maggiormente riconosciuta attraverso sanzioni in caso di suo superamento.

Per quello che riguarda gli obblighi delle informazioni sugli alimenti non preimballati forniti dalle collettività, si fa riferimento alla circolare del Ministero della Salute del 06/02/2015, rafforzando le disposizioni in essa contenute e rendendole al contempo sanzionabili  in caso di inadempienza.

Se c’era un “vuoto normativo” riguardo l’aspetto sanzionatorio, cosa che creava non poche complicazioni e diverse possibili interpretazioni, con l’approvazione del Decreto in essere si dovrebbe dare una direzione precisa e un “modus operandi” univoco e inequivocabile  in termini di adempimenti previsti.

Ma quanto peserà questa novità nei portafogli di eventuali trasgressori?

Una somma non inferiore ai 150 e non superiore ai 150.000 euro. I limiti edittali sono ricompresi tra 500 e 40000 euro. In tale range vengono individuate 5 fasce di importo adeguate alla gravità della sanzione stessa.

Per dare un’idea, nel Titolo II sono illustrate le diverse direttive sanzionatorie. L’art. 3 del Capo I reca la sanzione corrispondente alle violazioni delle pratiche leali di informazioni (ammenda fino a 24.000 euro).

L’art. 4 ricorda gli obblighi e relative penali degli operatori del settore alimentare, tra cui il non fornire alimenti di cui si presume la non conformità alla normativa (da 500 a 4000 euro) o il non modificare le informazioni in modo da indurre potenzialmente in errore il consumatore finale o ridurre il livello di tutela della sua salute (fino a 16.000 euro).

Il Capo II nell’art. 5 punta l’attenzione sull’omissione delle indicazioni concernenti gli allergeni, distinguendola  dalle altre informazioni obbligatorie e diversificando in base a ciò l’entità della sanzione (da 5.000 a 40.000 euro).

L’art.6 si sofferma su un aspetto maggiormente visivo ovvero le modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie, da cui dipende la facile fruibilità delle stesse da parte del consumatore ( da 1.000 a 8.000 euro).

Luci puntate anche sul termine minimo di conservazione, data di scongelamento e data di scadenza, con la proposta di una sanzione applicabile non solo in caso di vendita dell’alimento scaduto ma in caso esso venga ceduto a qualsiasi titolo oltre tale data (art. 12).

Celebrazione quindi dell’informazione al consumatore ai fini della corretta applicazione delle pratiche commerciali come anche della salute e sicurezza dei cittadini.

L’esigenza del nuovo intervento regolatorio nasce infatti dalla difficoltà di coprire con gli strumenti dettati dall’art.18 del D.Lgs 109/92 le nuove disposizioni previste dal Regolamento sull’etichettatura, dal numero crescente di allergie e intolleranze e dalla non chiara individuazione di un soggetto responsabile delle informazioni che vanno comunicate al consumatore.

Decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tali disposizioni entreranno in vigore.

Non resta dunque che attendere, così che gli aspetti descritti trovino finalmente espressione e il loro posto nel mondo normativo.

Green Line Group fornisce consulenza e supporto nell’adempimento alla normativa in materia di etichettatura degli alimenti.