I M.O.C.A.: il vaso di Pandora delle realtà alimentari

E’ fresco di pubblicazione il Decreto legislativo n.29 del 10 febbraio 2017 che stabilisce misure sanzionatorie per chi non ottempera a disposizioni e obblighi dettati dalle norme relative ai M.O.C.A.

Come il vaso di pandora, per la mitologia greca, rappresenta il leggendario contenitore di tutti i mali che si riversarono nel mondo una volta aperto, così i M.O.C.A., per la legislazione nazionale, in linea con quella europea, possono costituire un pericolo per la salute umana contenendo al loro interno alimenti.

Alla luce di ciò si rendono necessarie strette forme di controllo per garantirne la sicurezza e l’idoneità.

L’attenzione ancora una volta è stata puntata su questi apparentemente innocui materiali, già normati da diversi Regolamenti comunitari:

-Reg. (CE) 1935/2004: materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

-Reg. (CE) 2023/2006: buone pratiche di fabbricazione dei M.O.C.A.;

-Reg. (CE) 282/2008: materiali e oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;

-Reg. (CE) 450/2009: materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

-Reg. (CE) 10/2011: materiali e oggetti in plastica destinati al contatto con i prodotti alimentari;

-Reg. (CE) 1895/2005: restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti dei M.O.C.A.

Il nuovo Decreto legislativo stabilisce la disciplina sanzionatoria relativa all’inadempimento degli obblighi stabiliti dai suddetti Regolamenti.

Cosa si rischia?

– Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 80.000 per l’operatore economico che produce o utilizza, in qualunque fase della produzione, trasformazione e distribuzione, materiali che cedono sostanze pericolose ai prodotti alimentari, tali da costituire un pericolo per la sicurezza, in violazione dell’art.3 del Reg.1935/04;

– Pagamento di una somma da euro 7.500 a 60.000 per l’operatore che immette sul mercato materiali che non rispettino le norme di buona fabbricazione e fino a 27.000 euro per M.O.C.A. che trasferiscano agli alimenti componenti tali da causarne il deterioramento;

– Sanzione da 1.500 a 25000 euro per l’operatore che etichetti, pubblicizzi o presenti materiali per alimenti in un  modo che possa indurre in errore i consumatori relativamente al loro corretto e sicuro utilizzo e fino a 15.000 per l’operatore che non soddisfi i requisiti relativi all’idonea etichettatura;

-Ammenda fino a 60.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei M.O.C.A. (come dettato dall’art.17 del Reg. 1935/04) e fino a euro 25.000 per chi non avvii immediatamente il ritiro di prodotti difettosi.

Ulteriore novità è introdotta nell’art.6 del Decreto sanzionatorio che obbliga gli operatori economici dei M.O.C.A. e quelli registrati ai sensi dei Reg.852 e 853 del 2004 a comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le pratiche di fabbricazione di tali materiali, così da facilitare l’effettuazione di controlli ufficiali da parte degli stessi. Tale disposizione deve essere messa in atto entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto per non incorrere in penali.

Conto salato dunque per chi non si attiene alla normativa di riferimento.

Data la lunga lista di sanzioni citate, alcune delle quali da capogiro, tenete ben a mente l’entrata in vigore del Decreto, fissata per il 2 Aprile 2017.

Attenzione dunque ai MOCA…e che la dichiarazione di conformità sia con voi!

Contattaci per informazioni così da supportarti nella stesura della documentazione di pertinenza.