NO alla pubblicità ingannevole. SI alla lealtà nell’informazione ai consumatori.
Quante volte vi è capitato di leggere in campagne pubblicitarie di aziende alimentari slogan quali : “Fa bene alla salute”, “Riduce il colesterolo”, “Più leggeri”…non ci sarebbe nulla di male…se solo fossero informazioni attendibili e fondate!
Purtroppo la realtà, e l’attuale normativa, fanno riflettere su come spesso questi messaggi, più propriamente detti claims, siano specchietti per le allodole…e in una società in cui tanto si presta attenzione a benessere fisico, diete e salute è facile diventare tutti, chi più chi meno, un po’ allodole.
Ecco che interviene perciò il nostro super eroe di oggi…un provvedimento sanzionatorio riguardante la violazione degli obblighi dettati dal Regolamento (CE) n.1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Il mese corrente ha infatti visto, in data 17 marzo, la pubblicazione del suddetto Decreto legislativo, il n.27 del 7 febbraio 2017.
L’entrata in vigore è fissata per il 1 Aprile 2017.
Guai in vista quindi, a breve, per i “pinocchi” del settore alimentare, in merito ai contenuti e alle proprietà nutrizionali degli alimenti.
Chi infatti tesserà lodi ingannevoli di prodotti alimentari, attraverso loro ipotetici benefici sulla salute e sulla riduzione di patologie, dovrà vedersela con le sanzioni introdotte da tale Decreto.
La nuova normativa nasce infatti dall’esigenza di regolamentare in modo più severo il corretto utilizzo delle informazioni nutrizionali e sulla salute che identificano gli alimenti, così da non incorrere in mosse commerciali scorrette e tutelare gli interessi dei consumatori e degli operatori del settore alimentare, entrambe figure che potrebbero risentirne, data la sempre più crescente attenzione a questi aspetti.
Ogni violazione sarà dunque soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ad eccezione di comprovati reati di frode in commercio, per il quali verrà data priorità a procedimenti penali.
Quanto costerà la poca chiarezza e veridicità delle informazioni?
Gli importi previsti hanno un range variabile. Tra i più rilevanti:
– Sanzione da euro 3.000 fino a 30.000 per l’operatore del settore alimentare che impieghi nell’etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento;
– Ammenda da 2.000 a 10.000 euro per l’operatore che non si attiene alle norme relative all’etichettatura di prodotti pronti per essere consumati;
– Pagamento di una somma da euro 2.000 a 6.000 per chi non fornisce alle autorità indicazioni richieste comprovanti il rispetto della normativa entro 30 giorni;
– Sanzione da 5.000 a 40.000 euro per pubblicità di un prodotto che riporti la percentuale di perdita di peso corporeo o indichi danni che potrebbero essere provocati alla salute dal mancato consumo dell’alimento stesso.
I recidivi potranno incorrere, in aggiunta alla sanzione amministrativa, in una sospensione dell’attività per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di 10 a un massimo di 20.
Quindi a meno che il produttore non abbia “sogni di gloria”, per la serie nel bene e nel male purchè se ne parli, la speranza è che la reputazione e il cosiddetto “name & shame” dei marchi interessati faccia desistere e sia un deterrente nel commettere infrazioni a tal merito, in aggiunta al risvolto pecuniario non indifferente per le eventuali imprese coinvolte.
Il nuovo Decreto legislativo sarà quindi una sorta di “Robin Hood” (calzamaglia a parte): “toglierà”, tramite sanzioni, ai produttori che agiscono in modo illecito…per restituire chiarezza ai consumatori e concorrenza leale alle aziende che agiscono in linea con la normativa, così da evitare possibili distorsioni del mercato!